Arbitrato Assicurativo

Dal 15 gennaio 2026 è attivo anche in Italia l’arbitrato assicurativo (AAS):

Si tratta di un organismo indipendente istituito presso IVASS, in applicazione della direttiva europea IDD 2016/97.

L’obiettivo dell’arbitrato è quello di fornire una soluzione semplice rapida e veloce alle controversie tra consumatori e intermediari/imprese assicurative.

L’organo decisionale AAS è il Collegio

Collegio dell’Arbitro Assicurativo (AAS) è nominato dall’IVASS è formato da:

  • il Presidente e due membri scelti dall’IVASS;
  • un membro designato dalle associazioni di categoria rispettivamente delle imprese e degli intermediari;
  • un membro designato rispettivamente dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), per i clienti consumatori, e dalle associazioni di categoria dei clienti non consumatori.

Gli attuali componenti del Collegio sono stati nominati con provvedimenti dell’IVASS n. 160 del 7 ottobre 2025 e n. 167 del 23 dicembre 2025.

Segreteria Tecnica

Prima di rivolgersi AAS va presentato reclamo scritto all’impresa di assicurazione /intermediario che ha 45 giorni per rispondere.

Se non si riceve risposta o si ritiene la stessa NON soddisfacente si ricorre AAS.

Bisogna ricordare che per essere congruo il ricorso AAS deve essere presentato entro 12 mesi dalla data del reclamo e i fatti NON devono risalire a oltre 3 anni.

AAS si gestisce SOLO on line dove è presente un questionario che consente di individuare con precisione a chi può essere opposto il ricorso.

www.arbitroassicurativo.org

il ricorso ha un costo di 20 euro che verranno rimborsati entro 30  giorni dall’accoglimento anche parziale del ricorso.

Si può ricorrere AAS senza tutela di un legale, anche se non è fatto divieto di farsi assistere da un professionista.

Le decisioni prese alla fine del processo arbitrale NON sono vincolanti ma la notizia della NON applicazione della conclusione del processo arbitrale,

 è pubblicata sul sito AAS per 5 anni:

Anche l’impresa o l’intermediario sono tenuti alla pubblicazione della NON applicazione per 6 mesi sul proprio sito: se l’intermediario NON ha un sito la pubblicazione DEVE essere affissa per 6 mesi nei locali presso i quali opera.

Va sottolineato che se la decisione presa ASS non soddisfa le parti, queste possono ricorrere al giudice.

Per ricorrere AAS solo quando il contratto assicurativo è concluso e di tale contratto si deve essere contraente/beneficiario/danneggiato.

Il ricorso all’arbitrato può riguardare o l’accertamento di diritti obblighi e facoltà e in questo caso non ci sono limiti di valore.

Se si ricorre all’arbitrato per una somma di denaro esistono dei limiti di valore precisi indicati dettagliatamente sul portale di riferimento.

NON si può ricorrere in caso in cui la controversia riguarda

-un contratto non concluso (non firmato)

-se la controversia riguarda un sinistro stradale in cui deve intervenire il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada o il Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia.

-se la controversia riguarda materia di competenza della CONSAP

-se si è già fatto ricorso ad un giudice

-se NON si è preventivamente presentato reclamo alla impresa/intermediario

-se l’impresa assicurativa opera in Italia in regime di libera prestazione e ha aderito nel Paese di origine ad un altro sistema di risoluzione stragiudiziale: in questo caso tutte le informazioni sono presenti sul sito internet della rete FIN-NET disponibile anche in lingua italiana

-i fatti oggetto del ricorso risalgono a più di 3 anni             

Presentato il ricorso l’intermediario/impresa ha 40giorni per rispondere,

il ricorrente può replicare entro 20 giorni, che è lo stesso tempo a disposizione della controparte per rispondere.

L’esito della controversia entro 90 giorni dalla chiusura del fascicolo.

Il termine può essere prorogato 1 sola volta per ulteriori 90 giorni: la Segreteria Tecnica istituita presso IVASS comunicherà il nuovo termine per la conclusione della procedura.

RICAPITOLANDO:

il ricorrente paga contributo di euro20 e seguendo la procedura inserisce il ricorso sul portale:

-la segreteria ha 10 giorni di tempo per chiedere integrazione documentale se ritiene incompleta quella allegata

-La decisione dell’arbitrato è secondo diritto

-Vale il principio di equità in caso di RC auto

-Il procedimento può concludersi senza una decisione o con una proposta conciliativa.

-Il ricorrente prima che venga pronunciata una decisione può rinunciare, in questo caso perde il diritto al rimborso delle spese di procedura.

Sul sito IVASS

www.ivass.it/consumatori/aas

si trovano tutte le informazioni riguardo Arbitrato AAS   e viene messo a disposizione dei consumatori il Contact Center 800466661 con funzione informativa

Fonte IVASS      www.ivass.it

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