Negli ultimi anni assistiamo con sempre più frequenza a fenomeni climatici estremi: terremoti, alluvioni , frane.
Questi fenomeni hanno ripercussioni oltre che sulla popolazione civile, anche sul tessuto economico della zona colpita, a causa della impossibilità immediata di ricostruzione per via degli alti costi di ripristino dei danni.
Le polizze catastrofali rappresentano di fatto, una fonte di liquidità immediata che permette di avviare rapidamente le operazioni di soccorso e ricostruzione.
Perché Vi racconto tutto questo?
Semplice,
Con La Legge di Bilancio dello scorso anno – legge 213/2023 – si è introdotto l’obbligo di sottoscrizione di polizza a copertura dei danni per calamità naturali ed eventi catastrofali, comunemente nota come Polizza Catastrofale-CAT-NAT.
Con la pubblicazione del decreto attuativo, scatta l’obbligo di sottoscrizione che a seguito di una serie di reinvii stabilisce queste date per l’adeguamento
- Grandi Imprese 31 marzo 2025 tolleranza 90giorni
- Medie Imprese 1 ottobre 2025
- piccole/micro imprese 1 gennaio 2026
L’imprenditore che svolge la propria attività presso la sua abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.
Sono esonerate dall’obbligo di sottoscrizione le imprese agricole come definite dall’articolo 2135 del Codice Civile. Queste godono della tutela prevista dal Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali legati a fenomeni meteoclimatici come alluvioni, gelo-brina e siccità.
I beni da coprire con la nuova assicurazione obbligatoria sono quelli di proprietà dell’azienda che vanno iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio ,come indicato dall’articolo 2424 del codice civile:
- terreni:
- fabbricati:
- impianti e macchinari:
- attrezzature industriali e commerciali:
Sono esclusi i beni non iscritti in bilancio, i beni in leasing (a meno che non vi sia specifica previsione contrattuale) e quelli non strumentali all’attività d’impresa.
Sono altresì esclusi dall’obbligo i beni che Presentano abusi edilizi ,quelli costruiti senza le autorizzazioni previste, e quelli che presentano irregolarità edilizie sorte successivamente alla costruzione.
Prima di procedere con la stipula della polizza, è opportuno effettuare una verifica tecnica e catastale dei beni da assicurare poiché in caso di irregolarità, si è esposti ad un duplice rischio:
da un lato si esce dal perimetro dell’obbligo legale,
dall’altro si perde il diritto a indennizzi assicurativi in caso di eventi dannosi con gravi ripercussioni economiche.
Relativamente ai premi assicurativi secondo l’articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, e varia in virtù della attività economica, della città, del valore dell’immobile e del valore dell’attrezzatura.
Nella scelta di una Polizza Catastrofale è fondamentale verificare che questa presenti:
- Massimali coerenti con il valore patrimoniale dei beni assicurati,
- Franchigie compatibili con la sostenibilità aziendale,
- Validità annuale con tacito rinnovo
La sottoscrizione di una polizza catastrofale rappresenta una forma di tutela del patrimonio aziendale,
Il premio versato per la polizza è interamente deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi del TUIR (articolo 108). Questo rappresenta un risparmio fiscale immediato e documentabile.
In caso di evento catastrofale, la presenza di una copertura assicurativa specifica permette all’impresa di garantire la continuità operativa.
Attualmente non sono previste sanzioni pecuniarie in caso di mancata sottoscrizione della Polizza catastrofale.
La mancata stipula ad oggi produce come conseguenza il fatto che le imprese obbligate non possano ottenere contributi a fondo perduto, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Spero di avervi dato qualche informazione in più rispetto a questa materia che ad oggi presenta ancora tanti punti da chiarire.
Continuate a seguirmi e se siete interessati a ulteriori dettagli, contattatemi.